La legge italiana dell’undici ottobre 1986 recita così: “per prodotti cosmetici si intendono le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate a essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato”. In effetti il modo asettico, cristallino e adamantino con cui la legge italiana classifica i prodotti cosmetici trova radici ben più profonde nella storia che quelle risalenti a quasi quarant’anni fa.